AVV. DI CINTIO: " L'ESTATE DEI PROCESSI E'SOLO ALL'INIZIO"
Gentili lettori,
il Procuratore Federale Stefano della FIGC Palazzi ha reso noti i deferimenti alla Commissione Disciplinare Nazionale di atleti e società sottoposti a procedimento per i noti fatti oggetto dell'indagine della Procura della Repubblica di Cremona, nell'ambito della quale, sono emersi dati rilevanti anche per la giustizia sportiva.
Al momento, sebbene il procedimento penale sia ancora in stato di indagini preliminari, la giustizia sportiva ha ritenuto, invece, sufficiente quanto raccolto per iniziare un processo disciplinare.
Il prossimo 2 Agosto, infatti, i soggetti incolpati ( atleti, dirigenti e società) si troveranno dinnanzi alla Commissione Disciplinare di per esser sottoposti a giudizio.
La procura Federale ha contestato ai tesserati, oltre al generico di diligenza e lealtà previsto dall' art.1 del CDS (Codice Giustizia Sportiva), anche l' associazione finalizzata alla commissione di illeciti ex art 9 CDS, il divieto di scommesse e l'illecito sportivo che, come più volte illustrato, vieta ogni comportamento diretto ad alterare il risultato o lo svolgimento di una gara ( in tale caso è punibile anche il tentativo).
Per la violazione dell'art. 9 CDS i tesserati rischiano le sanzioni di cui all'art. 19 lett f) e h) del CDS ovvero squalifica a tempo determinato e inibizioni temporanee mentre per l'inosservanza degli art. 6 ( divieto di scommesse) e art. 7 CDS ( illecito sportivo) le sanzioni della inibizione e della squalifica rispettivamente non inferiore a 18 mesi e 3 anni.
Quanto alle società, invece, vi sono state ipotesi di deferimenti per responsabilità diretta, nei casi di coinvolgimento dei vertici, per responsabilità presunta, nei casi di comportamenti illeciti commessi da soggetti terzi (non tesserati) dei quali l'ente sportivo si è però avvantaggiato ed, infine, per responsabilità oggettiva, per le condotte commesse da propri tesserati.
Quanto alle sanzioni, tuttavia, allo stato attuale risulta difficile fare delle previsioni poiché molto dipenderà dal tipo e grado di responsabilità che, effettivamente, verrà accertata carico degli enti sportivi per i quali eventuali casi di responsabilità diretta ( pochi ) potranno anche portare a penalizzazioni esemplari ( es. caso Genoa nell'anno 2005) come la retrocessione all'ultimo posto in graduatoria.
In linea di massima si può affermare che i casi di responsabilità presunta, che ammettono prova liberatoria, e oggettiva, dove è la sanzione viene applicata alla società per il sol fatto illecito del tesserato, hanno una efficacia punitiva inferiore rispetto a quella diretta dove, invece, le sanzioni sono molto pesanti.
In tale contesto è importante sottolineare che i giudici sportivi, nel comminare le sanzioni, saranno tenuti ad attenersi al principio di "afflittività" secondo cui la sanzione deve esser effettiva nei confronti dell' incolpato ( società o tesserato) il quale deve percepire la pena come una vera e propria punizione ( es. una sanzione di pochi punti in classifica di penalizzazione che non compromette il risultato sportivo acquisito non potrà esser comminata nel campionato passato ma verrà applicata in quello a venire).
Dalla prossima settimana, pertanto, la parola passerà ai Giudici della Commissione Disciplinare Nazionale i quali dovranno rendere il loro giudizio in merito alla vicenda di "scommessopoli" della quale avremo ancora modo di parlare.
Come nel processo penale, il giorno dell'udienza, prenderà per primo parola il Procuratore Federale che, dopo aver illustrato gli esisti delle indagini svolte, formulerà le proprie richieste sanzionatorie nei confronti degli incolpati i quali dovranno, successivamente, difendersi dalle accuse mosse.
La parole finale spetterà alla Commissione Disciplinare la quale, nel giro di una settimana circa, pronuncerà decisioni che, comunque, potranno comunque esser impugnate dinnanzi alla Corte di Giustizia Federale
L'estate dei processi è solo all'inizio.


