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Giudice sportivo: le decisioni sulla 17a giornata

Giudice sportivo: le decisioni sulla 17a giornataTuttoB.com
© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com
martedì 5 dicembre 2017, 17:30PRIMO PIANO
di Christian Pravatà
fonte www.legab.it

In base alle risultanze degli atti ufficiali si deliberano i provvedimenti disciplinari che seguono, con riserva dell’assunzione di altre eventuali decisioni, in attesa del ricevimento degli elenchi di gara:



AMMENDA



- € 5.000,00 alla Soc. BRESCIA per avere suoi sostenitori, prima dell'inizio della gara, lanciato tre fumogeni sul terreno di giuoco uno dei quali in direzione di un Assistente; sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all'art. 13, comma 1 lettera b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'Ordine a fini preventivi e di vigilanza; 



- € 5.000,00 alla Soc. PERUGIA per avere, all'11° del primo tempo, lanciato tre fumogeni sul terreno di giuoco che causavano la sospensione della gara per circa un minuto; sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all'art. 13, comma 1 lettera b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'Ordine a fini preventivi e di vigilanza;



-  € 3.000,00 : alla Soc. CREMONESE per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, acceso numerosi fumogeni nel proprio settore; sanzione attenuata ex art. 13, comma 1 lettera b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'Ordine a fini preventivi e di vigilanza;

- € 3.000,00 alla Soc. FOGGIA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, acceso un petardo e numerosi fumogeni nel proprio settore; sanzione attenuata ex art. 13, comma 1 lettera b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'Ordine a fini preventivi e di vigilanza. 



- € 2.000,00 alla Soc. AVELLINO per avere suoi sostenitori, durante la gara, lanciato due petardi nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all'art. 13, comma 1 lettera b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'Ordine a fini preventivi e di vigilanza;



- € 1.000,00 alla Soc. SPEZIA per avere suoi sostenitori, al 1° del primo tempo, acceso un fumogeno nel proprio settore; sanzione attenuata ex art. 13, comma 1 lettera b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'Ordine a fini preventivi e di vigilanza.



SQUALIFICA PER TRE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA ED AMMONIZIONE

DOMIZZI Maurizio (Venezia): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione); per avere, al 34° del secondo tempo, all'atto della notifica del provvedimento di ammonizione, rivolto all'Arbitro, con plateale gestualità, un'espressione ingiuriosa.

 

SQUALIFICA PER TRE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA 

KUPISZ Tomasz Mateusz (Cesena): per avere, al 33° del primo tempo, con il pallone non a distanza di giuoco, colpito con una gomitata al volto un calciatore della squadra avversaria; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale.



SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

BANDINELLI Filippo (Perugia)

BENTIVOGLIO Simone (Venezia)

CACIA Daniele (Cesena)

JAJALO Mato (Palermo)

KONATE Dramane (Pro Vercelli)

MICAI Alessandro (Bari)

MURAWSKI Radoslaw Pawel (Palermo) 

PERROTTA Marco (Pescara)

SIGNORINI Andrea (Ternana Unicusano)