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Serie BWin 20^ Giornata, le decisioni del giudice sportivo

Serie BWin 20^ Giornata, le decisioni del giudice sportivo TuttoB.com
© foto di Daniele Buffa/Image Sport
autore
Redaz. TuttoB.com
lunedì 24 dicembre 2012, 16:18Le interviste

Il Giudice Sportivo avv. Emilio Battaglia, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell'A.I.A. Carlo Moretti, nel corso della riunione del 24 dicembre 2012, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate: Gare del 23 dicembre 2012 - Ventesima giornata andata. In base alle risultanze degli atti ufficiali si deliberano i provvedimenti disciplinari che seguono, con riserva dell’assunzione di altre eventuali decisioni, in attesa del ricevimento degli elenchi di

gara:

Gara Soc. CROTONE – Soc. VARESE

Il Giudice Sportivo,

premesso che:

al 50° del secondo tempo il calciatore Grillo Fabrizio (Soc. Varese) veniva espulso “perché a

giuoco fermo scalciava da terra un avversario”;

la Soc. Varese, in persona dell’Amministratore Delegato, ha fatto pervenire a questo Ufficio, alle

ore 12.09 del 24 dicembre 2012, rituale e tempestiva richiesta ex art. 35 comma 1.3) CGS

allegando filmati diretti a documentare l’estraneità del Grillo al fatto di condotta violenta

sanzionato da un Assistente;

ritenuto che:

le acquisite riprese televisive, sono di piena garanzia tecnica e di perfetta intelleggibilità;

le immagini televisive in questione devono ritenersi pienamente utilizzabili come prova di

estraneità  ad una condotta violenta sanzionata dall’Assistente;

che tali immagini documentano che, nelle circostanze in causa, il Grillo non ha posto in essere il

tentativo di violenza nei confronti dell’avversario, così come erroneamente ritenuto

dall’Assistente, che induceva l’Arbitro ad espellere il calciatore;

P.Q.M.

esclude ogni responsabilità disciplinare nei confronti del calciatore  Grillo Fabrizio (Soc.

Varese).

* * * * * * * * *

58/193a) SOCIETA'

Il Giudice Sportivo

premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della ventesima giornata andata

sostenitori della Società Novara e Verona hanno, in violazione della normativa di cui all’art. 12

comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato nel proprio settore materiale

pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);

considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le

circostanze di cui all’art. 13, comma 1. lett. a) b) ed e) CGS, con efficacia esimente,

delibera

di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti  della Società di cui alla premessa in

ordine al comportamento dei suoi sostenitori.

* * * * * * * * *

Ammenda di € 20.000,00 con diffida : alla Soc. SPEZIA per avere suoi sostenitori, al 31° ed al

35° del secondo tempo, lanciato un oggetto verso un Assistente che veniva colpito all'orecchio

sinistro, causandogli lieve dolore e per avere, inoltre, attinto un Assistente con sputi sulla

schiena; entità della sanzione attenuata ex art. 14 comma 5 in relazione all'art. 13 comma 1 lettere

a) e b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le forze dell'ordine a fini preventivi

e di vigilanza.

Ammenda di € 2.000,00 : alla Soc. BRESCIA per avere suoi sostenitori, al 27° del secondo

tempo, rivolto all'Arbitro un coro insultante.

Ammenda di € 2.000,00 : alla Soc. TERNANA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara,

fatto esplodere tre petardi nel proprio settore; entità della sanzione attenuata ex art. 13 comma 1

lettere b) ed e) e comma 2 CGS, per avere la Società concretamente operato con le forze

dell'ordine a fini preventivi e di vigilanza.

58/194b) CALCIATORI

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER TRE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA

ROSSI Andrea (Cesena): per essersi reso responsabile di un fallo grave di giuoco; per avere,

all'atto del provvedimento disciplinare, assunto un atteggiamento  intimidatorio nei confronti

dell'Arbitro.

SQUALIFICA PER  UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

BOMBAGI Francesco (Reggina): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei

confronti di un avversario.

CARROZZA Alessandro (Verona): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei

confronti di un avversario.

DE VITIS Alessandro (Padova): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei

confronti di un avversario.

DOKOVIC Damjan (Cesena): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti

di un avversario.

ROMIZI Marco Augusto (Bari): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei

confronti di un avversario.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER  UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

CARACCIOLO Antonio (Brescia): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario;

già diffidato (Quarta sanzione).

CARIDI Gaetano (Pro Vercelli): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario;

già diffidato (Quarta sanzione).

58/195CEPPITELLI Luca (Bari): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già

diffidato (Quarta sanzione).

DAPRELA Fabio (Brescia): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già

diffidato (Quarta sanzione).

EBAGUA Osarimen (Varese): per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato

(Ottava sanzione).

GALARDO Antonio (Crotone): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già

diffidato (Quarta sanzione).

IUNCO Antimo (Bari): per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato (Quarta

sanzione).

LAURINI Vincent Alain (Empoli): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario;

già diffidato (Quarta sanzione).

MACCARONE Massimo (Empoli): per comportamento non regolamentare in campo; già

diffidato (Quarta sanzione).

QUADRINI Daniele (Grosseto): per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara; già diffidato

(Quarta sanzione).

RICCI Luca (Ascoli): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato

(Quarta sanzione).

SFORZINI Ferdinando (Grosseto): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario;

già diffidato (Quarta sanzione).

TIRIBOCCHI Simone (Pro Vercelli): per comportamento scorretto nei confronti di un

avversario; già diffidato (Quarta sanzione).

VINETOT Kevin Mathieu (Crotone): per comportamento scorretto nei confronti di un

avversario; già diffidato (Quarta sanzione).

Fonte di Carlotta Delperdono

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