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Serie B, giudice sportivo: squalifiche per Illanes e Prisco

Serie B, giudice sportivo: squalifiche per Illanes e Prisco TuttoB.com
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Redazione Milano
Oggi alle 14:00Flash news

Si pubblicano i provvedimenti adottati del Giudice Sportivo avv. Emilio Battaglia, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell'A.I.A. Moreno Frigerio, nel corso della riunione del 8 settembre 2026

In base alle risultanze degli atti ufficiali si deliberano i provvedimenti disciplinari che seguono, con riserva dell’assunzione di altre eventuali decisioni, in attesa del ricevimento degli elenchi di gara:

Il Giudice Sportivo, premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della terza giornata andata i sostenitori delle Società Ascoli, Avellino, Benevento, Hellas Verona, Juve Stabia e Palermo hanno, in violazione della normativa di cui all’art. 25 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala); considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 29, comma 1. lett. a) b) e d) CGS, delibera salvo quanto sotto specificato, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei loro sostenitori.

Ammenda di € 4.000,00: alla Soc. AVELLINO a titolo di responsabilità oggettiva, per avere ingiustificatamente ritardato l'inizio del primo tempo di circa quattro minuti.

Ammenda di € 4.000,00: alla Soc. MODENA a titolo di responsabilità oggettiva, per avere ingiustificatamente ritardato l'inizio del primo tempo di circa quattro minuti.

Ammenda di € 4.000,00: alla Soc. PALERMO per avere suoi sostenitori, al 10° del primo tempo, lanciato una bottiglietta di vetro e due bottigliette di plastica sul terreno di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. AREZZO per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato tre fumogeni nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. PALERMO a titolo di responsabilità oggettiva, per avere ingiustificatamente provocato il ritardo di circa due minuti dell'inizio del secondo tempo. b

CALCIATORI CALCIATORI ESPULSI SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

ILLANES MINUCCI Julian (Arezzo): per avere commesso un intervento falloso su un avversario in possesso di una chiara occasione da rete.

PRISCO Antonio (Benevento): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario e per comportamento non regolamentare in campo.

PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA AMMONIZIONE E AMMENDA DI € 1.000,00 (PRIMA SANZIONE)

MAITA Mattia (Benevento): sanzione aggravata perché capitano della squadra.

ALLENATORI ESPULSI SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

MUTARELLI Massimo (Sampdoria): per avere, al 23° del secondo tempo, uscendo dall'area tecnica, contestato platealmente una decisione arbitrale; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale.

SAPONARA Riccardo (Modena): per avere, al 35° del primo tempo, alzandosi dalla panchina aggiuntiva, contestato in modo irrispettoso l'operato arbitrale.

AMMONITI SECONDA SANZIONE

MODESTO Francesco Antonio (Mantova)

PRIMA SANZIONE

CHIAPPELLA Andrea (Virtus Entella) Gli importi delle ammende comprese quelle irrogate ai tesserati di cui al presente Comunicato saranno addebitati sul conto campionato LNPB delle società

Fonte www.legab.it

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