Menu Primo pianoCalciomercatoIntervisteEsclusive TBCalendari
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie B baribresciacarraresecatanzarocesenacittadellacosenzacremonesefrosinonejuve stabiamantovamodenapalermopisareggianasalernitanasampdoriasassuolospeziasudtirol
tb / brescia / Serie C
Giudice Sportivo Serie C: sei società multate. Squalificati per un turno Volpe e DonadelTuttoB.com
lunedì 18 settembre 2023, 16:04Serie C
di Daniel Uccellieri
per Tuttomercatoweb.com

Giudice Sportivo Serie C: sei società multate. Squalificati per un turno Volpe e Donadel

Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Silvano Torrini, nelle sedute del 17 e 18 settembre 2023 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:

GARE DEL 15 e 16 SETTEMBRE 2023
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari:

Il Giudice Sportivo,
premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della terza giornata di andata del Campionato i sostenitori delle Società ANCONA, CARRARESE, GUBBIO, OLBIA, PERUGIA, PESCARA, RIMINI, SESTRI LEVANTE, TRIESTINA e VIRTUS ENTELLA hanno, in violazione della normativa di cui agli artt. 25 e 26 CGS:
- introdotto nell'impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio Settore, materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala), rispetto al cui uso non sono state segnalate conseguenze dannose;
considerato che nei confronti della Società sopra indicata ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all'art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S.,
DELIBERA
salvi i provvedimenti di seguito specificati, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti della Società di cui alla premessa, in ordine al comportamento dei loro sostenitori come sopra descritto.

SOCIETA'
AMMENDA € 2.000,00

VIRTUS ENTELLA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Gradinata, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti:
1. nell’aver lanciato, all’inizio del secondo tempo, con le squadre schierate a centro campo e al 2° e 5° minuto del secondo tempo, una cinquantina di cartoncini di colore blu/nero appallottolati e bagnati, monete e accendini che ricadevano all’interno dell’area di rigore occupata dal portiere della squadra avversaria, senza colpire alcuno ma, determinando, con tale condotta, un ritardo nell’avvio della ripresa del gioco di due minuti e due sospensioni della gara da parte dell’Arbitro la prima per circa 1 minuto e mezzo e la seconda per due minuti, per ripristinare condizioni idonee alla ripresa del gioco;
2. nell’aver lanciato, al 51° minuto del secondo tempo, alcuni accendini e monete all’indirizzo del portiere della squadra avversaria, senza colpire alcuno;
3. nell’essersi alcuni sostenitori riuniti vicino al cancello di ingresso della Tribuna, colpendolo fortemente e lanciando all’interno alcune bottigliette di vetro e un paio di pannelli indicatori.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutati il comportamento fattivo dei tesserati della società ospitante e le modalità complessive dei fatti , rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose (ulteriori rispetto ai ritardi nella ripresa del gioco) considerate le misure previste e poste in essere in applicazione dei modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. arbitrale,
supplemento r, arbitrale, r. a. a. n. 1, r. a. a. n. 2, r. IV Ufficiale, r. proc. fed., r. c.c.).

AMMENDA € 800,00
PESCARA
per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, al 7° minuto del primo tempo, un petardo di elevata potenza nel recinto di gioco e, nel corso della gara, quattro fumogeni nel recinto di gioco.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose, considerate le misure previste poste in essere in applicazione dei modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

AMMENDA € 300,00
TORRES
per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, al 45° minuto del primo tempo, una bottiglietta d’acqua all’interno del recinto di gioco.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e che non si sono verificate conseguenze dannose (r. c.c.).

AMMENDA € 200,00
PERGOLETTESE
per non avere assicurato l'erogazione dell'acqua calda negli spogliatoi al termine della gara.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, artt. 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti (r. c.c.).

AMMENDA € 100,00
SESTRI LEVANTE
per fatti violenti e contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza commessi dai suoi sostenitori, consistiti nell’avere danneggiato parti dei servizi igienici loro riservati.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13 comma 2, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. c.c., documentazione fotografica, obbligo di risarcimento danni se richiesto).
TRIESTINA per avere alcuni dei suoi sostenitori presenti nel Settore Gradinata Ovest intonato cori oltraggiosi nei confronti delle Istituzioni dello Stato, al 3° minuto del primo tempo e al 23° minuto del secondo tempo per due volte.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, e i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed).

DIRIGENTI NON ESPULSI
AMMENDA € 500,00
BARTOCCETTI PIETRO (ANCONA)

per avere tenuto un comportamento non corretto in quanto, forniva indicazioni tecniche all'Allenatore FALANGA JACOPO comunicategli dall’Allenatore squalificato DONADEL MARCO, così concorrendo nella violazione dell’art. 21, comma 9, C.G.S.
isura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, e 21, comma 9, C.G.S., valutate le modalità complessiva dei fatti (r. proc. fed).

ALLENATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED AMMONIZIONE (I INFR)
VOLPE GENNARO (VIRTUS ENTELLA)

per avere, al 30° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro, in quanto protestava platealmente e scaraventava a terra una felpa in segno di protesta nei confronti dell’operato dell’Arbitro.
Misura della sanzione in applicazione degli artt.13 comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.

ALLENATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
DONADEL MARCO (ANCONA)

per avere, durante l'incontro, in più occasioni diretto la squadra mediante disposizioni tecniche fornite verbalmente dalla Tribunale Centrale, nonché mediante l’uso di un telefono cellulare nonostante fosse squalificato, in violazione dell’art. 21, comma 9, C.G.S.
In particolare, il Sig. DONADEL MARCO comunicava rispettivamente con i Sig.ri BARTOCCETTI PIETRO, DE FEUDIS MICHELE e con D’ALESSANDRO FRANCESCO i quali, a loro volta, riportavano le indicazioni direttamente all’Allenatore FALANGA JACOPO.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 19, comma 3, C.G.S. in considerazione della modalità complessive dei fatti (r. proc. fed.).

AMMENDA € 500,00
DE FEUDIS MICHELE (ANCONA)

per avere tenuto un comportamento non corretto in quanto, munito di telefono cellulare con auricolari, forniva indicazioni tecniche all'Allenatore FALANGA JACOPO comunicategli dall’Allenatore squalificato DONADEL, così concorrendo nella violazione dell’art. 21, comma 9, C.G.S.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, e 21, comma 9, C.G.S., valutate le modalità complessiva dei fatti (r. proc. fed).
FALANGA JACOPO (ANCONA)
per avere ricevuto disposizioni tecniche dall'Allenatore DONADEL MARCO nonostante fosse squalificato.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 4 e 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti (r. proc. fed.).

AMMONIZIONE (I INFR)
BRAGLIA PIERO (GUBBIO)
ABBATE MATTEO (PERGOLETTESE)
BANCHIERI SIMONE (VIS PESARO)
PREPARATORI ATLETICI NON ESPULSI

AMMENDA € 500,00
D'ALESSANDRO FRANCESCO (ANCONA)

per avere tenuto un comportamento non corretto in quanto, forniva indicazioni tecniche all'Allenatore FALANGA JACOPO comunicategli dall’Allenatore squalificato DONADEL MARCO in particolare, al 50° e al 64° minuto della gara, attraverso la visualizzazione di sms tramite il proprio cellulare così
concorrendo nella violazione dell’art. 21, comma 9, C.G.S.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, e 21, comma 9, C.G.S., valutate le modalità complessiva dei fatti (r. proc. fed).