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RdC: "Contestazioni e lanci di bottiglie: per l'Ascoli multa di 25mila euro"

RdC: "Contestazioni e lanci di bottiglie: per l'Ascoli multa di 25mila euro"TuttoB.com
mercoledì 16 novembre 2022, 08:35Ascoli
di Marco Lombardi

"Contestazioni e lanci di bottiglie: per l’Ascoli multa di 25mila euro", titola il Resto del Carlino. 

Pesante il verdetto della giustizia sportiva dopo quanto accaduto durante e dopo il match contro Frosinone.

Il responso del giudice sportivo dopo la gara persa in casa al Del Duca dall’Ascoli contro il Frosinone (0-1) purtroppo è stato pesantissimo. Nel corso del pomeriggio di ieri è arrivata una vera e propria stangata per il Picchio. Il club bianconero è stato infatti multato per complessivi 25mila euro a causa dei fatti avvenuti dopo il gol del vantaggio giallazzurro di Insigne, nonché per quelli che si sono poi susseguiti durante e al termine del match contro i ciociari.

Il giudice sportivo Germana Panzironi, entrando nel dettaglio della decisione, ha comminato 20mila euro al Picchio per "per avere omesso di impedire, al 26’ del secondo tempo, l’ingresso nel recinto di giuoco di due persone non autorizzate che, arrivando in prossimità del terreno di giuoco, contestavano con atteggiamento intimidatorio ed espressioni gravemente ingiuriose l’operato arbitrale costringendo, pertanto, l’arbitro (Marinelli di Tivoli) ad interrompere la gara per circa un minuto e mezzo, reiterando tale atteggiamento anche al termine della gara all’interno degli spogliatoi". Non solo: il provvedimento arriva anche "per avere inoltre suoi sostenitori, nel corso del secondo tempo, intonato ripetutamente un coro insultante nei confronti del direttore di gara; per avere infine, al termine della gara, lanciato nel recinto di giuoco tre bottigliette di plastica una delle quali colpiva un calciatore della squadra avversaria causandogli momentaneo dolore; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) Cgs".

A questa stangata per i bianconeri, è andata ad aggiungersi anche un’ammenda di 5mila euro "a titolo di responsabilità diretta per il comportamento tenuto al termine della gara dal proprio presidente" [...]. 

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