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Ascoli, l'avvocato: "Aspetto di leggere le carte"

Ascoli, l'avvocato: "Aspetto di leggere le carte" TuttoB.com
© foto di Federico De Luca
autore
Federico Errante
martedì 26 luglio 2011, 19:03Ascoli

«L'accusa ha avuto molto tempo per formulare i deferimenti»

Ascoli - «Aspetto di leggere le carte, l'accusa ha avuto molto tempo per formulare i deferimenti. Mi auguro che anche alla difesa sia concesso un beneficio simile». Così dichiara l'avvocato dell'Ascoli Calcio, Enzo Proietti, contattato poco fa.

Il legale della società bianconera preferisce non sbilanciarsi. I prossimi passi? Nei primi giorni di agosto si terrà l’udienza della commissione disciplinare, forse il 2 o 3 agosto, mentre l’8 potrebbe essere emessa la sentenza di primo grado. Le sanzioni per i club vanno dall'ammenda alle penalizzazioni.

In ogni caso se la stampa nazionale aveva parlato dell'Ascoli come della squadra a maggior rischio insieme all'Alessandria, ora dai deferimenti emerge un coinvolgimento del Picchio solo per quanto riguarda la responsabilità oggettiva per gli addebiti contestati ai propri tesserati. Non si fa cenno a responsabilità diretta, cosa invece contestata oggi alla società piemontese.

I rischi per l'Ascoli

«Se viene accertata la responsabilità oggettiva o presunta della società ai sensi dell'art. 4, comma 5, il fatto è punito, a seconda della sua gravità, con le sanzioni di cui alle lettere g), h), i), l), m) dell’art. 18, comma 1». Così recita il Codice di giustizia sportiva, art.7 comma 4.

Ecco che dice a questo proposito l'art.18 comma 1

g) penalizzazione di uno o più punti in classifica; la penalizzazione sul punteggio, che si appalesi inefficace nella stagione sportiva in corso, può essere fatta scontare, in tutto o in parte, nella stagione sportiva seguente;

h) retrocessione all'ultimo posto in classifica del campionato di competenza o di qualsiasi altra competizione

agonistica obbligatoria; in base al principio della afflittività della sanzione, la retrocessione all’ultimo posto

comporta sempre il passaggio alla categoria inferiore;

i) esclusione dal campionato di competenza o da qualsiasi altra competizione agonistica obbligatoria, con

assegnazione da parte del Consiglio federale ad uno dei campionati di categoria inferiore;

l) non assegnazione o revoca dell'assegnazione del titolo di campione d'Italia o di vincente del campionato,

del girone di competenza o di competizione ufficiale;

m) non ammissione o esclusione dalla partecipazione a determinate manifestazioni

© Riproduzione riservata
Fonte www.picusonline.it