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Collegio di Garanzia del CONI: rigettati i ricorsi di Monza e Venezia contro la Lega Serie B

Collegio di Garanzia del CONI: rigettati i ricorsi di Monza e Venezia contro la Lega Serie BTuttoB.com
ieri alle 23:25Flash news
di Marco Lombardi

La Quarta Sezione del Collegio di Garanzia, presieduta dal pres. Dante D’Alessio, all’esito della sessione di udienze tenutasi in data odierna, ha assunto le seguenti determinazioni:

HA RIGETTATO il ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 51/2025, presentato, in data 10 luglio 2025, dalla A.C. Monza S.p.A. nei confronti della Lega Nazionale Professionisti Serie B (LNPB) per la declaratoria di illegittimità del “Contributo solidaristico a carico delle società neo retrocesse in Serie B” e della relativa pretesa di pagamento, da parte della Lega Nazionale Professionisti Serie B, prevista dal Capo I, art. 3, e dal Capo II, art. 7, del Codice di Autoregolamentazione della LNPB e dalle relative deliberazioni della LNPB che hanno introdotto le predette disposizioni, nonché di tutti gli ulteriori atti e provvedimenti antecedenti e/o conseguenti, presupposti, collegati e/o consequenziali, anche ove non conosciuti dalla società ricorrente; HA DICHIARATO INAMMISSIBILE L’INTERVENTO DELL’EMPOLI FOOTBALL CLUB S.P.A.; HA, ALTRESI’, DISPOSTO L’INTEGRALE COMPENSAZIONE DELLE SPESE DEL GIUDIZIO.

HA DICHIARATO INAMMISSIBILE il ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 53/2025, presentato, in data 12 luglio 2025, dal Venezia F.C. S.p.A. nei confronti della Lega Nazionale Professionisti Serie B (LNPB) per la declaratoria di illegittimità del “Contributo solidaristico a carico delle società neo retrocesse in Serie B”, previsto dal Capo I, art. 3, e dal Capo II, art. 7, del Codice di Autoregolamentazione della LNPB e dalle relative deliberazioni della LNPB che hanno introdotto le predette disposizioni, nonché di tutti gli ulteriori atti e provvedimenti antecedenti e/o conseguenti, presupposti, collegati e/o consequenziali, anche ove non conosciuti dalla società ricorrente; HA, ALTRESI’, DISPOSTO L’INTEGRALE COMPENSAZIONE DELLE SPESE DEL GIUDIZIO.