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Giudice sportivo, mano pesante per il Brescia: sconfitta a tavolino (3-0) e due gare a porte chiuseTuttoB.com
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mercoledì 7 giugno 2023, 13:10Flash news
di Angelo Zarra

Giudice sportivo, mano pesante per il Brescia: sconfitta a tavolino (3-0) e due gare a porte chiuse

Sono arrivate puntuali quest'oggi le decisioni del Giudice Sportivo per quanto riguarda la gara Brescia-Cosenza, terminata sul campo 1-1 e macchiata dai comportamenti incivili dei tifosi delle rondinelle che hanno lanciato fumogeni ed hanno provato ad invadere il campo dopo la rete del pareggio di Meroni, al 95'.

"Il Giudice sportivo - si legge dal comunicato - visto il rapporto dell’Arbitro nel quale veniva riportato che: al 52° del secondo tempo la gara veniva sospesa temporaneamente a causa del lancio sul terreno di giuoco di almeno dieci fumogeni, successivamente al predetto lancio alcuni sostenitori della Soc. Brescia invadevano il terreno di giuoco costringendo gli Ufficiali di gara ed i calciatori delle due società a rientrare negli spogliatoi, dopo circa 20/25 minuti il Direttore di gara rientrava sul terreno di giuoco e, confrontandosi con il Responsabile dell’Ordine Pubblico, il quale comunicava che non vi fossero le condizioni di sicurezza per riprendere, sospendeva definitivamente la gara;

visto, inoltre, il referto dei collaboratori della Procura federale nel quale, tra l’altro, veniva riportato che, nelle zone limitrofe allo stadio, si verificavano scontri tra le Forze dell’Ordine ed i sostenitori della Soc. Brescia, che causavano il ferimento di alcuni tra tifosi, rappresentanti della Forze dell’Ordine e steward, oltre al danneggiamento di tre vetture della Polizia e due dei Carabinieri, tant’è che solo in tarda notte gli Ufficiali di gara ed i componenti delle due società riuscivano ad abbandonare l’impianto di giuoco; in virtù della gravità dei fatti sopra descritti la Soc, Brescia deve rispondere, a titolo di responsabilità oggettiva, ex art. 26 comma 1 CGS, pertanto deve essere sanzionata, anche se ricorrono le circostanze previste dall’art. 29 comma 1 lett. a) e b) CGS, ex artt. 8 comma 1 lett. e) e 10 comma 1 CGS;

P.Q.M.

delibera di infliggere alla Soc. Brescia la perdita della gara con il punteggio di 0-3, oltre alla sanzione dell’obbligo di disputare due gare a porte chiuse".