Menu Primo pianoCalciomercatoIntervisteEsclusive TBCalendari
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie B ascolibaribresciacatanzarocittadellacomocosenzacremoneseferalpisalòleccomodenapalermoparmapisareggianasampdoriaspeziasudtirolternanavenezia

Giudice Sportivo, rigettato il reclamo della Ternana: confermata la vittoria del Perugia

Giudice Sportivo, rigettato il reclamo della Ternana: confermata la vittoria del PerugiaTuttoB.com
© foto di Federico Gaetano
mercoledì 15 febbraio 2017, 14:30PRIMO PIANO
di Marco Lombardi
fonte legab.it

Il Giudice Sportivo della Lega B ha respinto il reclamo presentato dalla Ternana nel quale si contestava il tesseramento del calciatore Gnahore Vhakka Eddy con la soc. Perugia e di conseguenza l'utilizzo in posizione irregolare del giocatore stesso nella gara Ternana-Perugia del 12 febbraio 2017.  Segnatamente, il Giudice Sportivo,

considerato che, come indicato al punto 11 del Comunicato Ufficiale della F.I.G.C. del 26 aprile 2016, "La decorrenza del tesseramento e, per i professionisti, anche del rapporto contrattuale, è stabilita dalla data di deposito o di arrivo della documentazione presso la Lega competente, purchè venga concesso il visto di esecutività dalla medesima Lega, mentre l'utilizzazione sportiva del calciatore sarà possibile dal giorno successivo alla data del visto di esecutività";

verificato che, in data 31 gennaio 2017, l'Ufficio tesseramento della LNPB rilasciava regolare "visto di esecutività" alla soc. Perugia per il tesseramento del calciatore Gnahore, autorizzandone, di fatto, l'utilizzo;

letti, inoltre, i pareri della F.I.F.A. su cessioni di contratto uguali a quello avvenuto tra la soc. Napoli e la soc. Perugia per il calciatore Gnahore, che, considerando "tecniche" alcune operazioni di tesseramento precedenti, di fatto confermano il corretto operato del sopra citato Ufficio Tesseramento;

                                                                                               PQM

delibera di rigettare il reclamo della soc. Ternana perchè infondato nel merito, confermando, pertanto, il risultato conseguito sul terreno di giuoco.