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Giudice Sportivo, 5 giocatori squalificati

Giudice Sportivo, 5 giocatori squalificatiTuttoB.com
© foto di Jacopo Duranti/tuttolegapro.com
domenica 21 settembre 2014, 14:00PRIMO PIANO
di Francesco Becciani
fonte legaserieb.it

Il Giudice Sportivo avv. Emilio Battaglia, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante 

dell'A.I.A. Carlo Moretti, nel corso della riunione del 21 settembre 2014, ha assunto le decisioni 

qui di seguito riportate. 

PER LE SOCIETA'

 

Il Giudice sportivo, 

 

premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della quarta giornata andata sostenitori 

della Società Avellino hanno, in violazione della normativa di cui all’art. 12 comma 3 CGS, 

introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale 

pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala); 

 

considerato che nei confronti della Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le 

circostanze di cui all’art. 13, comma 1. lett. a) b) ed e) CGS, con efficacia esimente, 

 

delibera 

 

di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti della Società di cui alla premessa in 

ordine al comportamento dei suoi sostenitori. 

Ammenda di € 6.000,00 : alla Soc. CARPI per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, 

lanciato nel recinto di giuoco alcune bottigliette di plastica, per avere inoltre acceso alcuni 

fumogeni nel proprio settore, per avere, al termine della gara, intonato cori ingiuriosi nei 

confronti dell'Arbitro;; sanzione attenuata ex art. 14 comma 5, in relazione all'art. 13 lettera b) 

CGS, per avere la Società concretamente operato con le forze dell'ordine a fini preventivi e di 

vigilanza. 

Ammenda di € 5.000,00 : alla Soc. LATINA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, 

intonato, per un breve lasso di tempo, un coro insultante nei confronti della tifoseria avversaria e 

per avere, inoltre, fatto esplodere numerosi petardi nel proprio settore; sanzione attenuata ex art. 

13, comma 1 lett. a) e b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le forze dell'ordine 

a fini preventivi e di vigilanza. 

 

Ammenda di € 2.500,00 : alla Soc. CATANIA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, nel 

proprio settore, fatto esplodere un petardo e acceso alcuni fumogeni; sanzione attenuata ex art. 

13, comma 1 lett. a) e b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le forze dell'ordine 

a fini preventivi e di vigilanza. 

 

Ammenda di € 2.000,00 : alla Soc. PERUGIA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, 

acceso alcuni fumogeni nel proprio settore; sanzione attenuata ex art. 13, comma 1 lett. a) e b) 

CGS, per avere la Società concretamente operato con le forze dell'ordine a fini preventivi e di 

vigilanza. 

 

Ammenda di € 1.000,00 : alla Soc. FROSINONE per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, 

acceso due fumogeni nel proprio settore; sanzione attenuata ex art. 13, comma 1 lett. a) e b) CGS, 

per avere la Società concretamente operato con le forze dell'ordine a fini preventivi e di 

vigilanza. 

 

Ammenda di € 1.000,00 : alla Soc. VIRTUS LANCIANO per avere suoi sostenitori, nel corso 

della gara, acceso due fumogeni nel proprio settore; sanzione attenuata ex art. 13, comma 1 lett. 

a) e b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le forze dell'ordine a fini preventivi 

e di vigilanza. 

 

PER I CALCIATORI

SQUALIFICA PER TRE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA ED AMMONIZIONE 

 

GAGLIOLO Riccardo (Carpi): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario 

(Prima sanzione); per avere, al 19° del secondo tempo, a giuoco in svolgimento, colpito con una 

gomitata volontaria e violenta un avversario al volto

 

SQUALIFICA PER TRE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA ED AMMENDA DI € 1.000,00 

 

PASCIUTI Lorenzo (Carpi): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di 

un avversario; per avere, al 47° del secondo tempo, all'atto dell'espulsione, assunto un 

atteggiamento provocatorio nei confronti del Direttore di gara, rivolgendogli espressioni 

ingiuriose. 

 

SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA 

 

BASTIANONI Antonio Elia (Varese): per avere commesso un intervento falloso su un 

avversario in possesso di una chiara occasione da rete; per avere inoltre, all'atto dell'espulsione, 

uscendo dal terreno di giuoco, assunto un atteggiamento stizzoso nei confronti dell'Arbitro, 

colpendo con un calcio la bandierina d'angolo, causandone la rottura. 

 

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMONIZIONE ED 

AMMENDA DI € 1.000,00 

 

RAMOS BORGES Emerson (Livorno): per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara; 

sanzione aggravata perché capitano della squadra (Seconda sanzione); per avere commesso un 

intervento falloso su un avversario in possesso di una chiara occasione da rete. 

 

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA 

 

VITALE Luigi (Ternana): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un 

avversario. 

 

PER GLI ALLENATORI

SQUALIFICA PER TRE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA 

 

NUTI Andrea (Carpi): per avere, al termine della gara, rivolto al Direttore di gara espressioni 

ingiuriose unitamente ad un'espressione blasfema. 

 

AMMONIZIONE CON DIFFIDA 

 

LOPEZ Giovanni (Vicenza): per avere, al 21° del secondo tempo, benchè già richiamato, 

abbandonato la propria area tecnica, contestando platealmente l'operato arbitrale. 

 

NOVELLINO Walter Alfredo (Modena): per essere, al 30° del secondo tempo, dopo ripetuti 

richiami, uscito dall'area tecnica. 

 

RASTELLI Massimo (Avellino): per avere, al 48° del secondo tempo, contestato platealmente 

l'operato arbitrale. 

 

ROSSI Dario (Avellino): per avere, al 33° del secondo tempo, contestato platealmente l'operato 

arbitrale. 

 

SANNINO Giuseppe (Catania): per essere, al 30° del secondo tempo, dopo ripetuti richiami, 

uscito dall'area tecnica. 

 

PER I DIRIGENTI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C. A RICOPRIRE 

CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE 

A TUTTO IL 15 OTTOBRE 2014 

 

CALIUMI Claudio (Carpi): per avere, al termine della gara, rivolto al Direttore di gara 

espressioni ingiuriose unitamente ad un'espressione blasfema con un atteggiamento intimidatorio.