Giudice Sportivo, 5 giocatori squalificati
Il Giudice Sportivo avv. Emilio Battaglia, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante
dell'A.I.A. Carlo Moretti, nel corso della riunione del 21 settembre 2014, ha assunto le decisioni
qui di seguito riportate.
PER LE SOCIETA'
Il Giudice sportivo,
premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della quarta giornata andata sostenitori
della Società Avellino hanno, in violazione della normativa di cui all’art. 12 comma 3 CGS,
introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale
pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);
considerato che nei confronti della Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le
circostanze di cui all’art. 13, comma 1. lett. a) b) ed e) CGS, con efficacia esimente,
delibera
di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti della Società di cui alla premessa in
ordine al comportamento dei suoi sostenitori.
Ammenda di € 6.000,00 : alla Soc. CARPI per avere suoi sostenitori, nel corso della gara,
lanciato nel recinto di giuoco alcune bottigliette di plastica, per avere inoltre acceso alcuni
fumogeni nel proprio settore, per avere, al termine della gara, intonato cori ingiuriosi nei
confronti dell'Arbitro;; sanzione attenuata ex art. 14 comma 5, in relazione all'art. 13 lettera b)
CGS, per avere la Società concretamente operato con le forze dell'ordine a fini preventivi e di
vigilanza.
Ammenda di € 5.000,00 : alla Soc. LATINA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara,
intonato, per un breve lasso di tempo, un coro insultante nei confronti della tifoseria avversaria e
per avere, inoltre, fatto esplodere numerosi petardi nel proprio settore; sanzione attenuata ex art.
13, comma 1 lett. a) e b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le forze dell'ordine
a fini preventivi e di vigilanza.
Ammenda di € 2.500,00 : alla Soc. CATANIA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, nel
proprio settore, fatto esplodere un petardo e acceso alcuni fumogeni; sanzione attenuata ex art.
13, comma 1 lett. a) e b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le forze dell'ordine
a fini preventivi e di vigilanza.
Ammenda di € 2.000,00 : alla Soc. PERUGIA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara,
acceso alcuni fumogeni nel proprio settore; sanzione attenuata ex art. 13, comma 1 lett. a) e b)
CGS, per avere la Società concretamente operato con le forze dell'ordine a fini preventivi e di
vigilanza.
Ammenda di € 1.000,00 : alla Soc. FROSINONE per avere suoi sostenitori, nel corso della gara,
acceso due fumogeni nel proprio settore; sanzione attenuata ex art. 13, comma 1 lett. a) e b) CGS,
per avere la Società concretamente operato con le forze dell'ordine a fini preventivi e di
vigilanza.
Ammenda di € 1.000,00 : alla Soc. VIRTUS LANCIANO per avere suoi sostenitori, nel corso
della gara, acceso due fumogeni nel proprio settore; sanzione attenuata ex art. 13, comma 1 lett.
a) e b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le forze dell'ordine a fini preventivi
e di vigilanza.
PER I CALCIATORI
SQUALIFICA PER TRE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA ED AMMONIZIONE
GAGLIOLO Riccardo (Carpi): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario
(Prima sanzione); per avere, al 19° del secondo tempo, a giuoco in svolgimento, colpito con una
gomitata volontaria e violenta un avversario al volto
SQUALIFICA PER TRE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA ED AMMENDA DI € 1.000,00
PASCIUTI Lorenzo (Carpi): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di
un avversario; per avere, al 47° del secondo tempo, all'atto dell'espulsione, assunto un
atteggiamento provocatorio nei confronti del Direttore di gara, rivolgendogli espressioni
ingiuriose.
SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA
BASTIANONI Antonio Elia (Varese): per avere commesso un intervento falloso su un
avversario in possesso di una chiara occasione da rete; per avere inoltre, all'atto dell'espulsione,
uscendo dal terreno di giuoco, assunto un atteggiamento stizzoso nei confronti dell'Arbitro,
colpendo con un calcio la bandierina d'angolo, causandone la rottura.
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMONIZIONE ED
AMMENDA DI € 1.000,00
RAMOS BORGES Emerson (Livorno): per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara;
sanzione aggravata perché capitano della squadra (Seconda sanzione); per avere commesso un
intervento falloso su un avversario in possesso di una chiara occasione da rete.
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
VITALE Luigi (Ternana): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un
avversario.
PER GLI ALLENATORI
SQUALIFICA PER TRE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA
NUTI Andrea (Carpi): per avere, al termine della gara, rivolto al Direttore di gara espressioni
ingiuriose unitamente ad un'espressione blasfema.
AMMONIZIONE CON DIFFIDA
LOPEZ Giovanni (Vicenza): per avere, al 21° del secondo tempo, benchè già richiamato,
abbandonato la propria area tecnica, contestando platealmente l'operato arbitrale.
NOVELLINO Walter Alfredo (Modena): per essere, al 30° del secondo tempo, dopo ripetuti
richiami, uscito dall'area tecnica.
RASTELLI Massimo (Avellino): per avere, al 48° del secondo tempo, contestato platealmente
l'operato arbitrale.
ROSSI Dario (Avellino): per avere, al 33° del secondo tempo, contestato platealmente l'operato
arbitrale.
SANNINO Giuseppe (Catania): per essere, al 30° del secondo tempo, dopo ripetuti richiami,
uscito dall'area tecnica.
PER I DIRIGENTI
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C. A RICOPRIRE
CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE
A TUTTO IL 15 OTTOBRE 2014
CALIUMI Claudio (Carpi): per avere, al termine della gara, rivolto al Direttore di gara
espressioni ingiuriose unitamente ad un'espressione blasfema con un atteggiamento intimidatorio.